Art. 1.

      1. La mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari nell'ambito di un procedimento di separazione personale, della cessazione degli effetti civili del matrimonio o della successiva modifica delle relazioni personali tra le parti.
      2. Il mediatore familiare, sollecitato dalle parti o su invito del giudice, si adopera, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, affinché i genitori elaborino personalmente un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli, nel quale siano specificati i termini della cura e dell'educazione dei figli stessi, gli oneri a carico delle parti e le questioni di carattere patrimoniale.